Ultimo aggiornamento: sabato 31 luglio 2010

 

ANGET

REGOLAMENTO

 

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(D.M. 9 Dicembre 1999)


 

II presente  Regolamento  è  costituito  da  24  articoli. Per  l'esatta interpretazione di quanto in esso descritto, è necessario consultarlo  congiuntamente  allo  Statuto  vigente  approvato  con  D.M. 4 novembre 1997 e modificato con D.M. 3 maggio 1999.

 

Art. 1

Dell'adesione (art. 5 Stat.)

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene su domanda (verbale o scritta) rivolta dall'interessato al Presidente della Sezione ANGET più vicina al suo luogo di residenza anche tramite Capo Gruppo di Specialità.

L'iscrizione del richiedente nell'elenco dei soci avviene dopo che il Consiglio di Sezione ha accertato che egli è in possesso dei requisiti prescritti per fare parte del sodalizio.

La qualifica di socio è comprovata dal possesso della tessera  sociale che è consegnata al richiedente dal Presidente di Sezione dopo il versamento della quota annua stabilita dalla Sezione di appartenenza.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

Restano riservate ai soci "ordinari", "onorari" e "benemeriti già ordinari", le cariche di Presidente e Vice Presidente Nazionali, Delegato Regionale e Presidente di Sezione.

La carica di Presidente di Sezione può essere attribuita ad un socio "benemerito" non  proveniente dai soci "ordinari", che abbia comprovata competenza specifica nel campo della protezione civile.

 

Art. 2

Dei Soci onorari e benemeriti (art. 5 Stat.)

I "soci onorari" sono nominati dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale.

La proposta di nomina opportunamente motivata e documentata da parte del  Delegato  Regionale, de-

ve essere inviata per il tramite gerarchico alla Presidenza che, ove necessario, ne completa l'istruttoria.

Spetta al Presidente Nazionale, ove ne ravvisi gli estremi, sottoporre la proposta stessa, definitivamen-

te motivata, documentata ed illustrata con apposita relazione al Consiglio Nazionale perché deliberi.

In caso di approvazione il Presidente Nazionale da all'interessato comunicazione scritta dell'avvenuto conferimento del titolo e gli consegna, in sede opportuna, il relativo diploma.

I soci onorari sono dispensati dal versare quote di cui all'art. 22 dello Statuto.

La nomina dei "soci benemeriti" ha luogo a insindacabile giudizio del  Presidente Nazionale su  proposta di un qualsiasi socio.

Il socio che si fa promotore della nomina presenta proposta  motivata al  Presidente  della  Sezione ove

è iscritto il socio nominando, anche tramite il  Capo  Gruppo  di  Specialità. Il  Presidente  della  Sezione

inoltra col proprio parere la proposta al Delegato Regionale; questi la trasmette al Presidente Nazionale corredata del proprio parere.

In caso di accoglimento della proposta, il Presidente Nazionale:

- da diretta partecipazione  scritta  all'interessato, al  Delegato  Regionale, alla  Sezione  ed  al  Capo    Gruppo di Specialità, dell'avvenuta nomina;

- consegna all'interessato apposito attestato contenente la motivazione della nomina.

Il socio benemerito non è esonerato dal versamento delle quote di cui all'art. 22 dello Statuto.

Le nomine dei soci "onorari" e "benemeriti" sono pubblicate sul Notiziario Nazionale.

La Presidenza Nazionale e le Sezioni devono tenere esposto nelle proprie sedi l'albo dei soci onorari e

benemeriti.

 

Art. 3

Delle sanzioni (art. 6 Stat.)

Il richiamo viene inflitto dal Presidente Nazionale, dal Delegato  Regionale, dal  Presidente  di  Sezione,

vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dall'interessato.

La sospensione della qualità di socio da 3 a 6 mesi è disposta dal  Presidente  Nazionale, su  proposta

del Delegato Regionale competente, vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dall'interessato.

L'espulsione dall'Associazione è disposta con provvedimento del Consiglio  Nazionale, previo  parere del Collegio Nazionale dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, prima di esprimere il parere, deve contestare al socio gli addebiti che gli vengono rivolti, invitandolo nel contempo a fornire, entro 30 giorni, i  chiarimenti  e le  giustificazioni a sua discolpa (vds. successivo art. 17).

Trascorso inutilmente detto termine, gli addebiti si danno per ammessi.

Il socio interessato può chiedere d'essere sentito personalmente dal Collegio.

Il socio al quale sia stato inflitto un richiamo o la sospensione, può  presentare  ricorso  al  Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La comunicazione va eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento di espulsione è definitivo.

 

Art. 4

Delle votazioni (art. 7 Stat.)

Alle votazioni nelle assemblee dei soci hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci collettivi sono rappresentati da un loro delegato.

In tali votazioni i soci impossibilitati a partecipare possono rilasciare delega ad altri soci con l'avvertenza che:

- ogni socio partecipante personalmente alle votazioni non può avere più di tre deleghe;

- non possono essere delegati il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri e i Sindaci di Sezione.

 

Art. 5

Della costituzione di nuove Sezioni (art. 8 Stat.)

La costituzione di una nuova Sezione può essere promossa da un socio di cui all'ari. 5 dello Statuto.

Il promotore prende contatto con il Delegato della Regione. Il Delegato fornisce al promotore tutti i chiarimenti e le indicazioni del caso e copia dello Statuto sociale  e  del  Regolamento, quindi  ne infprma la Presidenza Nazionale proponendo la persona da nominare quale  Commissario straordinario  ai  sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Ricevuta la nomina dal Presidente Nazionale, nonché le disposizioni e le indicazioni  del  caso, il  Commissario straordinario completa la raccolta delle  adesioni  dei  soci, provvede  ad  organizzare la  sede provvisoria o definitiva della costituenda Sezione e indice, entro il termine fissato dalla Presidenza Nazionale, l'assemblea dei soci per:

- costituire la Sezione e il relativo fondo sociale iniziale;

- eleggere le cariche sociali.

I relativi verbali, compilati secondo gli schemi predisposti dalla Presidenza Nazionale che indicano anche gli adempimenti e le procedure da seguire, sono quindi inviati, per il tramite del Delegato Regionale, alla Presidenza Nazionale.

Assieme ai verbali, la Sezione neo-costituita invia alla Presidenza Nazionale l'elenco dei soci fondatori corredato dal "curriculum" degli interessati.

La costituzione della nuova Sezione deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Nel periodo di costituzione e sino a quando la nuova Sezione non avrà raggiunto sufficiente efficienza strutturale e organizzativa, essa è oggetto della particolare attenzione del  Delegato  Regionale  e della

assistenza di altra Sezione che, a  giudizio  del  Delegato  stesso, si  trovi  nelle  migliori  condizioni per

esplicarla.

Il verbale di costituzione della Sezione e l'elenco delle cariche sociali sono pubblicate sul Notiziario Nazionale.

 

Art.6

Delle Sezioni (artt. 8 e 12 Stai.)

Il Presidente della Sezione:

-       rappresenta la Sezione verso terzi;

-       amministra la Sezione con la collaborazione del Segretario;

-       presiede il Consiglio di Sezione e l'Assemblea dei soci;

-       attua le delibere del Consiglio e dell'Assemblea dei soci;

-       informa il Delegato Regionale e la Presidenza Nazionale degli eventuali contributi (comprese le donazioni di enti pubblici o di privati)da essa ricevuti;

-       tiene i contatti con le autorità militari e civili e le altre associazioni del luogo;

-       nomina il Segretario.

I Vicepresidenti:

-       coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni;

-       assolvono incarichi particolari affidati loro dal Presidente;

-       sostituiscono nelle sue funzioni e prerogative, il Presidente stesso, in caso di sua assenza o di dimissioni. A parità di anzianità nella carica, prevale l'anzianità d'iscrizione.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Sezione, il Delegato Regionale, se lo ritiene opportuno, invita il Consiglio dimissionario a recedere. In caso di  esito  negativo  propone  al  Presidente  Nazionale

la nomina di un Commissario (possibilmente nella persona di uno dei due Vicepresidente) che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio fissato per il rinnovo delle cariche sociali.

Nell'intervallo tra la data delle dimissioni e la nomina del Commissario, la Sezione è retta, nell'ordine, dal Vicepresidente più anziano, dal Vicepresidente meno anziano, dal Consigliere più anziano.

Qualora il periodo di tempo tra le dimissioni e la data fissata per il rinnovo triennale delle cariche sociali superi la durata di un anno, il Commissario deve, entro tale termine indire l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente e, con essa, dell'intero Consiglio.

Il Consiglio di Sezione:

-       è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Consiglieri;

-       è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ritiene necessario  e  comunque  almeno  una  volta l'anno, nonché su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;

-       delibera sui criteri da seguire circa l'impiego dei fondi sociali;

-       delibera su proposte da avanzare al Delegato Regionale, e quindi, alla Presidenza Nazionale;

-       programma l'attività di massima della Sezione;

-       da indicazioni al Presidente su tutto quanto deve essere discusso e deciso nelle assemblee di Delegazione.

Il Segretario della Sezione è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i soci della Sezione.

Egli:

-       è diretto collaboratore del Presidente;

-       cura la redazione degli atti, documenti e dei verbali in Sezione e li custodisce;

-       ha mansioni di contabilità nell'amministrazione e come tale appronta i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

La documentazione della Sezione è costituita da:

-       Registro dei soci dal quale risultano per ciascun socio;

  •       le generalità anagrafiche e il recapito;

  •       l'indicazione dei requisiti posseduti per aver diritto all'iscrizione;

  •       l'avvenuto versamento della quota sociale annua.

-       Registro di cassa sul quale sono riportati tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita con le indicazioni  necessarie per recepire la documentazione relativa a ciascuna operazione contabile, affinchè possano essere effettuati controlli in ogni momento;

-       Registro dei verbali nel quale sono riportati in ordine cronologico e numerale i verbali delle assemblee dei soci e quelli del Consiglio di Sezione;

-       Inventario dei beni di dotazione (mobili,  arredamenti,  macchine per ufficio, libri, ecc.) con  l'indicazione della provenienza di ciascuno di essi (acquistati o ricevuti in dono);

-       Bollettario a madre e figlia per le entrate in denaro compreso il  pagamento  delle  quote  sociali annue;

-       Raccolta delle circolari e disposizioni emanate dalla Presidenza Nazionale;

-       Raccolta annuale del notiziario ufficiale della Associazione.

I nuclei di cui all'articolo 9 dello Statuto possono essere  costituiti  per  iniziativa  di  un socio  tramite  il Delegato Regionale che ne proporrà la sanzione alla Presidenza Nazionale.

Nel caso di "riduzione a nucleo", questo passa, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, alla Sezione territorialmente più vicina dalla quale dipende "a tutti gli effetti". La Bandiera della Sezione ridotta a nucleo sarà custodita dalla Sezione che ingloba il nucleo. Sotto il profilo amministrativo, l'eventuale attivo di cassa verrà congelato a cura della Presidenza della Sezione ricevente. Di tale operazione dovrà esserne data comunicazione al Delegato Regionale.

Nel caso di "rivitalizzazione" della Sezione sancita dal Consiglio Nazionale, la  Bandiera sarà  restituita al nuovo Presidente eletto.

Nel caso di "scioglimento" della Sezione sancito dal  Consiglio  Nazionale, la  Bandiera  della  Sezione

disciolta sarà custodita dal Delegato Regionale.

Nel caso di "sospensiva" deliberata dal Consiglio Nazionale, la Sezione  conserva  le  sue  prerogative

nella persona del Presidente.

 

Art.7

Del Collegio dei Sindaci (art. 11 Stat.)

Il Collegio dei Sindaci ha i compiti di cui all'ari. 11 dello Statuto.

Qualora tra i suoi tre componenti effettivi faccia parte un sindaco iscritto nel "ruolo dei revisori ufficiali

dei conti", ad esso spetta di diritto la presidenza (C.C. art. 2398).

Nei verbali dei Consigli Nazionali o Sezionali, ai quali partecipa il Collegio dei Sindaci alle dichiarazioni ed osservazioni di questi devono fare riscontro i motivi per i quali il Consiglio ha eventualmente deliberato di non poter accogliere.

 

Art. 8

Dei Gruppi di Specialità (art. 10 Stat.)

I Gruppi di Specialità "d'Arma" (pontieri, ferrovieri, guastatori, alpini, ecc.) fanno  capo  alla  Presidenza Nazionale.

I Gruppi di "Protezione Civile" possono far capo rispettivamente alla Presidenza Nazionale, al Delegato Regionale o al Presidente di Sezione in relazione alle loro caratteristiche di impiego.

Possono far parte ai suddetti gruppi come "soci collettivi", formazioni od enti che, sulla base dell'Art. 5 dello Statuto, intendono collaborare ai fini statutari dell'ANGET con particolare riguardo alla Protezione Civile.

Il Capo Gruppo, eletto dall'assemblea dei soci aderenti:

-       elegge la propria sede presso la Sezione di appartenenza qualora non disponga di sede propria;

-       risponde per la specifica attività, d'impiego ed amministrativa, all'organo associativo cui fa capo;

-       propone il programma annuale di attività all'organo di cui sopra al quale  rende  conto  di  volta  in volta e comunque a fine anno, dell'attività svolta.

I Capi dei Gruppi Nazionali di Specialità (d'Arma e di Protezione Civile) sono mèmbri del Consiglio Nazionale e partecipano all'assemblea dei Delegati per l'elezione delle cariche della Presidenza Nazionale (art. 15 dello Statuto). Essi rilasciano la tessera cumulativa "ANGET GRUPPO" e, qualora espressamente previsto, rappresentano tanti voti quanti sono gli aderenti al Gruppo.

La proposta di costituzione di un "Gruppo di Specialità" può essere avanzata alla Presidenza Nazionale, tramite il Delegato Regionale, da qualsiasi socio.

La costituzione, la denominazione ed il livello  del  Gruppo  sono  sanciti  dal  Consiglio  Nazionale. Per

quanto riguarda il livello (nazionale, regionale, locale), esso può successivamente  variare  in relazione al ruolo svolto dal Gruppo.

La Presidenza Nazionale può, in attesa dell'approvazione del Consiglio Nazionale, autorizzare le attività preliminari di costituzione e predisporre il relativo Regolamento.

La determinazione della costituzione da parte del Consiglio Nazionale è  pubblicata  nel  Notiziario  Nazionale, analogamente il suo Regolamento.

Il Gruppo può pubblicare un suo "Foglio notizie".

Per lo svolgimento di manifestazioni e raduni di Gruppo a carattere locale, regionale o nazionale valgono le stesse norme in vigore per tutte le manifestazioni e raduni  dell'ANGET in  sede locale, regionale, nazionale.

Per quanto concerne le assemblee e l'elezione delle cariche  sociali, valgono  le  stesse  norme  fissate

per le Sezioni.

 

Art.9

Dei Concorsi alla Protezione Civile (art. 15 Stat.)

L'attività dei Nuclei di Protezione Civile delle Sezioni e di quella dei Gruppi di Specialità  (ad  eccezione

di quelli alle dirette dipendenze della Presidenza Nazionale) è coordinata dal Delegato Regionale o dal

suo specifico incaricato scelto per competenza e disponibilità, competente per giurisdizione.

La Presidenza Nazionale provvede a diramare, aggiornare e seguire le norme e l'attuazione  delle  procedure previste per la loro iscrizione negli elenchi locali e nazionali del volontariato  per  la  Protezione Civile.

 

Art. 10

Delle assemblee di Sezione e di Delegazione (artt. 12 e 15 Stat.)

Le assemblee di Sezione sono presiedute di diritto dal Presidente della Sezione anche se questi si presenta dimissionario. In mancanza lo sostituiscono, nell'ordine, i Vicepresidenti, il Consigliere anziano, il socio avente maggiore anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di carica e di  iscrizione  vale  l'anzianità di età.

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente si accerta che la convocazione dei soci sia stata effettuata in modo regolare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e che le deleghe (art. 4) siano regolari.

Per il rinnovo delle cariche, il voto è espresso dai votanti in forma palese o mediante scheda riportante le cariche da rinnovare. Prima della votazione il Presidente indica il nominativo di eventuali candidati alle varie  cariche. L'indicazione, peraltro, non  è  vincolativa  per i votanti. Se  presenti  personalmente, gli eletti possono formalmente accettare la carica. In caso di mancata accettazione, è eletto chi segue nella graduatoria delle varie cariche. In caso di parità, prevale l'anzianità di iscrizione all'ANGET e, subordinatamente, quella di età.

Nei casi in cui è messa ai voti l'approvazione dell'operato  del  Presidente  della  Sezione (bilancio consuntivo, ecc.) questi deve astenersi dal votare.

L'assemblea elegge le cariche sociali all'inizio del triennio e rinnova quelle che nel triennio si rendono vacanti.

Per ogni altra determinazione, quando la maggioranza dei soci presenti aventi diritto a voto riconosce che per la esiguità delle presenze non è opportuno deliberare su uno o più  argomenti  posti  all'ordine del giorno, ciò viene verbalizzato e gli argomenti rinviati ad altra assemblea.

Le assemblee dei Presidenti di Sezione in ambito  Delegazione  Regionale, sono valide  se  è  presente almeno la metà più uno dei presidenti e se è rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti in regola col versamento delle quote sociali. Presiede l'assemblea in ambito regionale il Delegato o, in assenza, il Presidente di Sezione più anziano. Il voto è espresso sempre in forma palese.

Tali assemblee fissano la quota annua spettante al  Delegato  Regionale, (di cui all'art. 22 dello Statuto) e danno indicazioni al Delegato Regionale per il Consiglio Nazionale.

 

Art. 11

Dell'intitolazione delle Sezioni (art. 13 Stat.)

La proposta di intitolazioni deve essere inviata dalla Sezione alla Presidenza Nazionale, per tramite del Delegato Regionale, corredata da idonea documentazione o da dati e indicazioni che consentono alla Presidenza Nazionale di accertare i titoli e i meriti del nominativo  proposto, nonché  da  esplicito  consenso scritto dei diretti aventi causa del proposto (genitori, consorte, figli, fratelli) ove questi esistano.

 

Art. 12

Dei Delegati Regionali e delle Delegazioni (art. 15 Stat.)

Per motivi organizzativi è opportuno che il Delegato Regionale sia o sia stato, Presidente di Sezione. Il Delegato Regionale eletto ha diritto, come tale, di fissare la sede della propria Delegazione presso la Sezione di appartenenza e di nominare consiglieri e un segretario, scelti tra i soci della  Delegazione, che lo coadiuvino nelle sue specifiche funzioni.

Il Delegato Regionale:

-       rappresenta in seno all'ANGET tutti i soci iscritti nell'ambito della Regione e rappresenta il Presidente Nazionale verso i soci;

-       vigila con azione ispettiva e di controllo che le vitali attività  delle  sezioni  si   svolgano  secondo  i dettami dello Statuto Sociale e del suo Regolamento;

-       attua e fa attuare in ambito regionale le delibere del Consiglio Nazionale;

-       presiede l'Assemblea dei Presidenti di Sezione della Regione;

-       tiene i contatti con le autorità militari e civili e le altre associazioni nell'ambito della regione;

-       promuove e coordina l'attività sociale nell'ambito regionale e l'acquisizione di nuovi soci;

-       informa la Presidenza Nazionale di eventuali contributi da essa ricevuti;

-       vigila e coordina direttamente o tramite specifico incaricato, l'attività dei nuclei di Protezione Civile  delle Sezioni e, su incarico del Presidente Nazionale, dei Gruppi di Specialità che operano nel terri torio di giurisdizione nel settore della Protezione Civile.

In caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito  dal  Presidente  di  Sezione  più  anziano  di nomina; in caso di dimissioni rimane in carica sino a una nuova elezione che dovrà  tenersi  entro  sessanta giorni.

In caso di particolari difficoltà, il Presidente Nazionale nomina un Commissario Straordinario che rimane in carica fino alla successiva assemblea dei Presidenti di Sezione che deve tenersi comunque entro un anno. Il Commissario Straordinario ha le stesse attribuzioni del Delegato Regionale.

 

Art. 13

Delle Assemblee dei Delegati Regionali (art. 15 Stat.)

L'Assemblea dei Delegati Regionali deve essere indetta dal Presidente Nazionale con congruo anticipo sulla data fissata e ciò affinché i Delegati possano sentire sull'ordine del giorno i Presidenti delle Sezioni come indicato all'art. 10.

I Delegati Regionali impediti a partecipare di persona  all'Assemblea possono farsi  rappresentare, con delega scritta, da un Presidente di Sezione della Regione. Il  Presidente  Nazionale, in caso  di  elezioni per carica sociale, informa preventivamente i Delegati circa la disponibilità dei candidati alle varie cariche da eleggere. Il voto è palese. I singoli Delegati possono, prima del voto, fare eventuali dichiarazioni in forma concisa, nell'ordine indicato dal Presidente dell'assemblea.

All'assemblea partecipano, con i Delegati, solo il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale per la  verbalizzazione.

Se l'Assemblea vota il rinnovo delle cariche di Presidente e/o Vicepresidente Nazionali, al voto partecipano esclusivamente i Delegati ed i Capi Gruppi Nazionali di Specialità.

All'uopo essa nomina un Presidente ed un Segretario scelti entrambi tra i Delegati.

Nei verbali relativi all'Assemblea per il rinnovo delle cariche, sono riportati solamente i  nomi  dei  partecipanti, il nome del Presidente e del Segretario, i candidati alle varie  cariche, i  risultati  della  votazione per ciascuna carica e per ciascun candidato, il nome degli eletti per ciascuna carica.

Analogamente a quanto previsto per Presidenti di Sezione, Delegati, Capi  Gruppi  di  Specialità, Consiglieri, Sindaci, ecc. anche per le cariche elettive della Presidenza Nazionale, valgono in caso di parità,

i criteri indicati all'ari. 10 del presente Regolamento.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce di norma, in concomitanza con il Consiglio Nazionale  ma  si  effettua prima di questo per dare modo ai nuovi eletti di assistere subito ai lavori del Consiglio. Il passaggio di carica tra il Presidente Nazionale cedente e quello subentrante deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'elezione. La cerimonia da tenersi in forma solenne, è  preceduta  dalla  visita  congiunta  dei due Presidenti alle massime Autorità Militari.

I Vicepresidenti Nazionali rendono visita ai soli Ispettori del Genio e delle Trasmissioni.

Dell'avvenuta elezione delle nuove cariche (o di conferma) è data informazione sul Notiziario Nazionale.

 

Art. 14

Del Consiglio Nazionale (artt. 15 e 18 Stat.)

L'ordine del giorno, opportunamente illustrato, relativo al Consiglio Nazionale deve essere fatto pervenire ai Delegati Regionali con l'anticipo congrue all'importanza degli  argomenti  da  trattare  e ciò affinchè i Delegati ed i Capi Gruppi Nazionali di Specialità stessi possano prendere contatto con i Presidenti di Sezione ed i rispettivi Gruppi ed avere le indicazioni di cui al precedente art. 10.

Sede naturale del Consiglio Nazionale è Roma, ma il Presidente Nazionale può disporre altrimenti ove motivi di opportunità lo consiglino.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono pubbliche.

Il Consiglio Nazionale annuale (ordinario) è indetto dal Presidente Nazionale entro  la  prima  metà  dell'anno e comunque dopo che è stato approntato il bilancio  consuntivo  della  Presidenza  Nazionale  e che sono pervenute le relazioni dei Delegati Regionali di cui all'ari. 15 dello Statuto.

I membri impediti a partecipare di persona al Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un Presidente di Sezione della Regione o da un Vice Capo Gruppo.

Non vi è vincolo di data per la convocazione di Consigli Nazionali straordinari.

I Consigli Nazionali possono essere tenuti per corrispondenza esclusivamente nei casi di assoluta indisponibilità finanziaria.

Il Presidente Nazionale, quando deve attuare decisioni urgenti che interessano  la  sfera  del  Consiglio Nazionale, può sentire il preventivo parere dei Delegati e  dei  Capi  Gruppi, ma  deve  far  sanzionare il

provvedimento dal Consiglio Nazionale successivo.

Dei provvedimenti del Consiglio Nazionale è data notizia sul Notiziario Nazionale.

 

Art. 15

Del Presidente e dei Vicepresidenti Nazionali (ari. 16 Stat.)

In caso di indisponibilità del Presidente Nazionale lo sostituisce il Vicepresidente Nazionale più anziano per carica e, in linea subordinata, il più anziano di età. Nella eventualità di dimissioni del Presidente Nazionale, e ove questi comunichi di non essere in grado di attendere  l'esito di  nuova  elezione, il  Vicepresidente Nazionale più anziano assume le funzioni di Presidente Nazionale fino alla convocazione del Consiglio Nazionale.

Nel Consiglio Nazionale in cui viene nominato il nuovo  Presidente  Nazionale, i  Vicepresidenti, anche se non hanno terminato il periodo dei tre anni di carica, decadono automaticamente  e possono  essere, nella stessa sede, riconfermati per un nuovo triennio coincidente con  quello del  Presidente Nazionale eletto.

Se vi sono dimissioni collettive del Presidente Nazionale e dei Vicepresidenti Nazionali, questi  rimangono in carica per la ordinaria amministrazione e per la convocazione  di  un'assemblea  straordinaria dei Delegati Regionali e dei Capi Gruppi Nazionali di Specialità.

In caso di dimissioni di uno dei Vicepresidenti Nazionali, il primo Consiglio  Nazionale  utile  elegge  un nuovo Vicepresidente che rimane in carica fino alla scadenza del triennio di nomina del Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale, in caso di prolungata assenza o  dimissioni  di  entrambi i V.P.N. può  avvalersi dell'opera di un Delegato Regionale per le mansioni di Vicepresidente Nazionale  in  attesa  delle nuove elezioni da tenersi nel primo Consiglio Nazionale utile. Anche in questo caso le cariche cessano con la fine del triennio del Presidente Nazionale.

 

Art. 16

Del Segretario Generale (art. 17 Stat.)

Il Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale e gli affida la cura dell'Amministrazione della Presidenza Nazionale. Tale rapporto non modifica in alcun modo la sua qualità di unico  responsabile  dei beni dell'ANGET nei confronti dei soci e dei terzi.

Il Segretario Generale in particolare:

-       cura l'attuazione delle decisioni e diret-tive del Presidente Nazionale e che lo Statuto ed il Regolamento sociali siano correttamente interpretati e osservati;

-       cura il coordinamento dell'attività di quanti, non facenti parte della Presidenza Nazionale, con essa collaborano;

-       organizza le sedute del Consiglio Nazionale.

Il Vicesegretario non ha la responsabilità amministrativa diretta.

Il Segretario Generale e il Vicesegretario decadono automaticamente dall'incarico alla cessazione della carica del Presidente Nazionale. Il Segretario Generale e il Vicesegretario  possono  essere  confermati singolarmente dal Presidente neo-eletto.

 

Art. 17

Dei Probiviri (art. 19 Stat.)

Il Collegio dei Probiviri esprime parere motivato sulla materia sottoposta ad esame.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce presso la sede della Presidenza Nazionale.

Il Presidente del Collegio si avvale della Segreteria della Presidenza Nazionale per lo svolgimento della propria attività.

Gli atti del Collegio sono raccolti e conservai dal Segretario Generale.

 

Art. 18

Dell'assunzione delle cariche

L'effettiva assunzione delle cariche elettive deve avvenire entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Il passaggio di consegne per il Delegato Regionale e per il Presidente di Sezione avviene in forma solenne ed è concluso con la visita alle autorità militari locali.

 

Art. 19

Delle dimissioni dalle cariche

II Presidente Nazionale (vds. precedente art. 15) rassegna le dimissioni ai  membri del  Consiglio Nazionale.

I Delegati Regionali ne informano le dipendenti Sezioni ed i Capi Gruppi di Specialità  che  hanno  sede

sociale nella rispettiva giurisdizione.

Le Sezioni autonome sono informate dalla Presidenza Nazionale.

Il Delegato Regionale (vds. art. 12) rassegna le dimissioni ai Presidenti di Sezione  della  Delegazione e ne da contestuale notizia alla Presidenza Nazionale.

Il Presidente di Sezione (vds. art. 6) rassegna le dimissioni all'assemblea dei soci e, per essa, al Consiglio di Sezione, dandone contestuale notizia al Delegato Regionale.

 

Art. 20

Delle nomine onorarie (art. 21 Stat.)

La nomina del  Presidente  Nazionale  onorario  può  essere  avanzata, con  proposta  motivata, da  un qualsiasi componente del Consiglio Nazionale.

Per la validità della nomina è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti  presenti alla  seduta del

Consiglio Nazionale.

Uguale maggioranza è richiesta nei verbali per la nomina di Delegato Regionale onorario e di Presidente di sezione onorario.

 

Art. 21

Delle quote sociali (artt. 1 e 4 Stat.)

La quota sociale annua per la Presidenza Nazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Presidente Nazionale.

Essa comprende l'aliquota destinata alla redazione, stampa e spedizione del Notiziario Nazionale a tutti i soci.

La quota sociale annua per il Delegato è deliberata dall'Assemblea dei Presidenti di Sezione su proposta motivata del Delegato.

La quota sociale annua per la Sezione è deliberata dall'Assemblea dei soci della Sezione su proposta motivata del Presidente.

La quota sociale annua dei Gruppi di Specialità è deliberata dalle rispettive assemblee.

 

Art. 22

Del Notiziario Nazionale (art. 16 Stat.)

Il Presidente Nazionale è, di norma, direttore responsabile del Notiziario  Nazionale. Egli  si  avvale  del Vice Direttore e di eventuali collaboratori volontari.

 

Art. 23

Delle cerimonie (art. 24 Stat.)

Il Medagliere dell'Associazione interviene, di massima, solo  nei raduni e  nelle  cerimonie o  manifestazioni di interesse nazionale.

La Bandiera Nazionale della Presidenza, delle Delegazioni, delle Sezioni e dei Gruppi di  Specialità  sono presenti nelle cerimonie ufficiali secondo le ordinarie disposizioni in materia diramate dalle Autorità militari o locali.

Sia l'alfiere che i soci di scorta portano copricapo, sovra colletto e cravatta sociale e vestono in modo appropriato.

Il Medagliere è custodito nei locali della Presidenza Nazionale; le Bandiere presso le rispettive sedi.

La Presidenza Nazionale offre la Bandiera alle Sezioni neo-costituite in occasione del Consiglio Nazionale.

Le Bandiere delle Sezioni disciolte sono conservate dalla Delegazione Regionale.

 

Art. 24

Dello scioglimento dell'Associazione (art. 26 Stat.)

Per  lo  scioglimento  dell'Associazione  e  la  devoluzione  del  patrimonio  occorre  il  voto  favorevole,

espresso in sede di Consiglio Nazionale, di almeno i tre quarti degli associati in regola col versamento

delle quote sociali (art. 21 C.C.).

Con la stessa maggioranza il Consiglio Nazionale può nominare liquidatore il Presidente Nazionale in carica o, in mancanza, un Vicepresidente Nazionale.